IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 7302/1987 r.g. contro Crimaldi Antonia + 17 imputati del reato di cui
 all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed altro.
    Con ordinanza  del  12  giugno  1990,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  38  del  26 settembre 1990 questo pretore ha sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  443,  secondo
 comma,  del  c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che
 qui di seguito integralmente si trascrive nella parte motiva:
    Premesso  che   gli   imputati   chiedevano   tempestivamente   la
 definizione  del processo allo stato degli atti a norma dell'art. 442
 del c.p.p.;
      che il p.m. non prestava il proprio consenso;
      che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data
 18 gennaio 1990, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  247,  primo,  secondo e terzo comma, del testo delle norme
 d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  procedura
 penale  del  1988 (testo approvato con d.-l. 28 luglio 1989, n. 271),
 il giudice puo' applicare a dibattimento  concluso  la  riduzione  di
 pena   contemplata  dall'art.  442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura penale del 1988;
      che  in  tal  caso,  nell'eventualita'  che  venga  concesso  il
 beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena, la sentenza
 sarebbe inappellabile ai  sensi  dell'art.  443,  n.  2,  del  c.p.p.
 predetto;
    Ritenuto  che  l'art.  443,  n.  2,  del c.p.p. predetto appare in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione in  quanto,  escludendo  il
 diritto  di  appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad
 una pena che comunque non deve  essere  eseguita,  si  determina  una
 condizione  di  disparita'  con l'imputato condannato ad una pena che
 deve essere eseguita;
      che   la   risoluzione   della   questione    di    legittimita'
 costituzionale  di  cui sopra appare rilevante, in quanto, in caso di
 definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e
 concessione del beneficio della sospensione condizionale della  pena,
 questi   ultimi   verrebbero   ad  essere  privati  di  un  grado  di
 giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto, ai
 sensi dell'art. 247, primo comma, del d.-l. 28 luglio 1989,  n.  271,
 prima  che  siano  state  compiute  le  formalita'  di  apertura  del
 dibattimento di primo grado;
                             O S S E R V A
      sia nel caso di condanna a pena che non  deve  essere  eseguita,
 sia  nel  caso  di  condanna  a  pena  che  deve  essere eseguita, la
 statuizione  e'  la  medesima  (declaratoria  di  responsabilita'   e
 condanna),  essendo  il  provvedimento di sospensione dell'esecuzione
 della pena estrinseco alla stessa.
    Non  puo'  pertanto,  ad  avviso di questo pretore, subordinarsi a
 tale provvedimento l'esercizio del diritto  di  appello;  e  cio'  in
 linea di principio per le considerazioni sopra addotte (a prescindere
 dal  fatto  che  l'imputato  condannato  a  pena  che non deve essere
 eseguita potrebbe avere revocato il beneficio), in  quanto  viene  ad
 essere  precluso  a  quest'ultimo il riesame nel merito (a differenza
 dell'imputato condannato a pena che deve essere eseguita) da cui puo'
 conseguire l'assoluzione.
    Nel caso del rito abbreviato, infatti,  l'imputato  puo'  chiedere
 l'assoluzione,  a  differenza del rito alternativo previsto dall'art.
 444 del c.p.p., ove la richiesta di applicazione della pena da  parte
 dell'imputato comporta una implicita rinuncia al diritto di appello.
    La  Corte  costituzionale  con  ordinanza  del  12  dicembre  1990
 dichiarava inammissibile la questione di cui  sopra,  osservando  che
 "alla stregua della sentenza n. 66/1990, richiamata dall'ordinanza di
 trasmissione,  solo  all'esito  del dibattimento il giudice puo', ove
 ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,  applicare
 la  riduzione  di  pena  prevista  dall'art.  442, secondo comma, del
 codice di procedura penale" e che  "la  questione  appare,  pertanto,
 prematura e quindi manifestamente inammissibile".
    In esito all'odierno dibattimento, osserva il decidente che non e'
 emerso  alcun  ulteriore  elemento  di  giudizio  rispetto  a  quanto
 accertato in istruttoria e che il processo si sarebbe potuto decidere
 allo stato degli atti ai sensi dell'art. 442 del c.p.p., procedendosi
 con rito abbreviato.
    Pertanto,  ricorrendo  i  presupposti  per  la   concessione   del
 beneficio  della  sospensione  condizionale della pena agli imputati,
 rilevante  appare  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  443,  secondo  comma,  del  c.p.p. in relazione all'art. 3
 della Costituzione, che viene riproposta con la  presente  ordinanza,
 non  ritenendosi  che  la  stessa  sia manifestamente infondata per i
 motivi esposti nell'ordinanza del 12 giugno 1990 (basati, come si  e'
 visto,  sul  carattere  accidentale  del provvedimento di sospensione
 rimesso alla discrezionalita' del giudice in presenza di  determinate
 condizioni  dell'esecuzione  della  pena  rispetto  alla  sentenza di
 condanna, elementi essenziali di quest'ultima essendo quelli  di  cui
 agli artt. 533 e segg. del c.p.p.