IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 7302/1987 r.g. contro Crimaldi Antonia + 17 imputati del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed altro. Con ordinanza del 12 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 26 settembre 1990 questo pretore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che qui di seguito integralmente si trascrive nella parte motiva: Premesso che gli imputati chiedevano tempestivamente la definizione del processo allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del c.p.p.; che il p.m. non prestava il proprio consenso; che a seguito della pronuncia della Corte costituzionale in data 18 gennaio 1990, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, del testo delle norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con d.-l. 28 luglio 1989, n. 271), il giudice puo' applicare a dibattimento concluso la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988; che in tal caso, nell'eventualita' che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 443, n. 2, del c.p.p. predetto; Ritenuto che l'art. 443, n. 2, del c.p.p. predetto appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, escludendo il diritto di appello dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che comunque non deve essere eseguita, si determina una condizione di disparita' con l'imputato condannato ad una pena che deve essere eseguita; che la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale di cui sopra appare rilevante, in quanto, in caso di definizione del giudizio di primo grado con condanna degli imputati e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, questi ultimi verrebbero ad essere privati di un grado di giurisdizione, in conseguenza di un atto che deve essere compiuto, ai sensi dell'art. 247, primo comma, del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, prima che siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado; O S S E R V A sia nel caso di condanna a pena che non deve essere eseguita, sia nel caso di condanna a pena che deve essere eseguita, la statuizione e' la medesima (declaratoria di responsabilita' e condanna), essendo il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena estrinseco alla stessa. Non puo' pertanto, ad avviso di questo pretore, subordinarsi a tale provvedimento l'esercizio del diritto di appello; e cio' in linea di principio per le considerazioni sopra addotte (a prescindere dal fatto che l'imputato condannato a pena che non deve essere eseguita potrebbe avere revocato il beneficio), in quanto viene ad essere precluso a quest'ultimo il riesame nel merito (a differenza dell'imputato condannato a pena che deve essere eseguita) da cui puo' conseguire l'assoluzione. Nel caso del rito abbreviato, infatti, l'imputato puo' chiedere l'assoluzione, a differenza del rito alternativo previsto dall'art. 444 del c.p.p., ove la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato comporta una implicita rinuncia al diritto di appello. La Corte costituzionale con ordinanza del 12 dicembre 1990 dichiarava inammissibile la questione di cui sopra, osservando che "alla stregua della sentenza n. 66/1990, richiamata dall'ordinanza di trasmissione, solo all'esito del dibattimento il giudice puo', ove ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale" e che "la questione appare, pertanto, prematura e quindi manifestamente inammissibile". In esito all'odierno dibattimento, osserva il decidente che non e' emerso alcun ulteriore elemento di giudizio rispetto a quanto accertato in istruttoria e che il processo si sarebbe potuto decidere allo stato degli atti ai sensi dell'art. 442 del c.p.p., procedendosi con rito abbreviato. Pertanto, ricorrendo i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli imputati, rilevante appare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, che viene riproposta con la presente ordinanza, non ritenendosi che la stessa sia manifestamente infondata per i motivi esposti nell'ordinanza del 12 giugno 1990 (basati, come si e' visto, sul carattere accidentale del provvedimento di sospensione rimesso alla discrezionalita' del giudice in presenza di determinate condizioni dell'esecuzione della pena rispetto alla sentenza di condanna, elementi essenziali di quest'ultima essendo quelli di cui agli artt. 533 e segg. del c.p.p.